Concessioni per la vendita AIC nazionali
In applicazione a quanto previsto
dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n.219 all’Art. 73 comma 2, così
come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 all’Art.
10, si comunicano alle Aziende farmaceutiche le nuove modalità operative
relative ai Concessionari per la vendita di prodotti medicinali, che
sostituiscono quelle precedentemente indicate nella comunicazione AIFA pubblicata
in data 22/10/2007.
Per la notifica all’AIFA da parte delle Aziende di nomina delle Concessioni di vendita di prodotti medicinali e per la modifica di ragione sociale o sede legale del Concessionario di vendita autorizzato, la documentazione da inviare è la seguente:
comunicazione di notifica in originale ed originale, o copia conforme,
del Contratto di concessione di vendita.
Nella comunicazione del contratto di cui sopra l’Azienda deve:
Per la notifica all’AIFA da parte delle Aziende di nomina delle Concessioni di vendita di prodotti medicinali e per la modifica di ragione sociale o sede legale del Concessionario di vendita autorizzato, la documentazione da inviare è la seguente:
comunicazione di notifica in originale ed originale, o copia conforme,
del Contratto di concessione di vendita.
Nella comunicazione del contratto di cui sopra l’Azienda deve:
- indicare il nome del prodotto medicinale ed, eventualmente, riportare tutte le relative confezioni;
- indicare se la dicitura relativa al concessionario sarà riportata o meno sugli stampati.
