Modulistica per le Officine di Medicinali e Sostanze Attive
In questa sezione si rende disponibile la modulistica per le istanze da inoltrare all’all’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali e all’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime.
I modelli di richiesta devono essere compilati dal richiedente in tutte le loro parti ed inviati ai competenti Uffici dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.
Dovrà essere posta, da parte del richiedente, particolare attenzione alla documentazione da produrre a corredo della domanda.
- Comunicazione del 28/10/2016
- Comunicazione del 11/08/2015
Di seguito viene pubblicata:
- Sezione 1: la modulistica da utilizzare per istanze relative alla produzione/importazione di medicinali
- Sezione 2: la modulistica da utilizzare per istanze relative alla produzione/importazione di sostanze attive
- Sezione 3: la modulistica comune a entrambe le tipologie di attività o di altro tipo
Sezione 1: Medicinali
Autorizzazione per la produzione/importazione di Medicinali (art. 50 del D.Lgs. n. 219/06 ed art. 13 del D.Lgs. 211/03)
L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali è responsabile dell’iter autorizzativo conseguente ad istanze di attivazione di nuove officine di produzione/importazione di medicinali, modifiche essenziali e non essenziali dell’autorizzazione. L’Ufficio inoltre rilascia i certificati di conformità alle GMP per medicinali, e ulteriori certificazioni (di cui alla modulistica specifica). Per richiedere l’autorizzazione di una nuova officina di produzione/importazione di medicinali, anche per sperimentazione clinica, le Società devono presentare istanza di attivazione compilando il Mod. 031/02 ed inviare la documentazione elencata nel modulo stesso. Deve essere compilato ed inviato anche il Mod. 031/04.
Le richieste di modifica dell’autorizzazione, per le officine autorizzate, devono essere presentate utilizzando il modulo Mod. 031/06; la richiesta di autorizzazione all’importazione di medicinali, anche per uso sperimentale, deve essere inoltrata utilizzando il modulo di cui al Mod.031/07. Infine, per richiedere l’autorizzazione a produrre medicinali sperimentali deve essere inoltrata istanza utilizzando il modulo Mod.031/08.
- Mod. 031/02 - Istanza di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano
- Mod. 031/04 - Certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Mod. 031/06 - Istanza di modifica dell’autorizzazione alla produzione di medicinali
- Mod. 031/07 - Istanza di estensione dell’autorizzazione all’importazione dei medicinali
- Mod. 031/08 - Istanza di modifica dell’autorizzazione per la produzione di medicinali sperimentali
Per la comunicazione delle modifiche “non essenziali” dell’autorizzazione (art. 50, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 219/06), le officine devono utilizzare il seguente modulo di comunicazione:
- Mod. 394/01 - Modulo di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di medicinali per uso umano e sostanze attive soggette ad autorizzazione
- Comunicazione del 11/01/2017 e Determina 1608/2016
- Comunicazione del 25/01/2017
Sezione 2: Sostanze Attive
L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime è responsabile dell’iter autorizzativo/registrativo conseguente ad istanze di attivazione di nuove officine di produzione/importazione di sostanze attive e di modifiche essenziali e non essenziali dell’autorizzazione/registrazione.
L’Ufficio inoltre rilascia i certificati di conformità alle GMP per sostanze attive, e ulteriori certificazioni (di cui alla modulistica specifica).
L’atto di autorizzazione/registrazione è redatto seguendo le modifiche introdotte nella Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, adottate dalla Commissione Europea e pubblicate per suo conto dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Union Format for Registration of Manufacturer, Importer or Distributor of Active Substances).
- Aggiornamento alla guida all’implementazione del Decreto Legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2014, che modifica il D. Lgs. n. 219/2006, in materia di produzione, importazione e controllo di sostanze attive e di eccipienti:
- Questions and Answers sulle Sostanze Attive (01/03/2017)
1. Registrazione per la produzione/importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica (art 52 bis del D.Lgs. n. 219/06)
Per registrare un nuovo sito di produzione/importazione di sostanze attive non sterili e/o di origine biologica, anche per sperimentazione clinica, le Società devono presentare istanza di attivazione compilando il Mod. 391/01 ed inviare la documentazione elencata nel modulo stesso. Deve essere compilato ed inviato anche il Mod. 031/04.
Le istanze di modifica essenziale che incidono sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica prodotte/importate devono essere inoltrate utilizzando, per i casi specifici, i moduli Mod. 391/02 (produzione nuova sostanza attiva), Mod. 391/03 (importazione di sostanze attive), Mod. 391/05 (produzione nuove sostanze attive per sperimentazioni cliniche diverse da fase I e per bioequivalenza), Mod. 391/06 (notifica di modifiche essenziali)
- Mod. 391/01 - Istanza di registrazione nuova officina farmaceutica per la produzione e/o importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica
- Mod. 031/04 - Certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Mod. 391/02 - Istanza di registrazione della produzione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica
- Mod. 391/03 - Istanza di registrazione dell’importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica
- Mod. 391/05 - Istanza di registrazione della produzione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica per sperimentazione clinica di fase II, fase III e/o per studi di bioequivalenza
- Mod. 391/06 - Istanza di notifica delle modifiche essenziali dell’officina di produzione e/o importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica
Per la comunicazione annuale dell’elenco delle modifiche «non essenziali» (art. 52-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 219/06), le officine di produzione/importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica devono utilizzare il seguente modulo:
- Mod. 391/11
- Modulo di trasmissione dell’elenco annuale delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione/importazione di sostanze attive soggette a registrazione
- Comunicazione del 11/01/2017 e Determina 1608/2016
- Comunicazione del 25/01/2017
2. Autorizzazione per la produzione/importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologiche (artt. 50 e 52 bis del D.Lgs. n. 219/06)
Per richiedere l’autorizzazione di una nuova officina di produzione/importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica, anche per sperimentazione clinica, le Società devono presentare istanza di attivazione compilando il Mod. 392/01 ed inviare la documentazione elencata nel modulo stesso. Deve essere compilato ed inviato anche il Mod. 031/04.
Le richieste di modifica dell’autorizzazione, per officine già autorizzate, devono essere inoltre utilizzando, per i casi specifici, i moduli: Mod. 392/03 (produzione nuova sostanza attiva), Mod. 392/02 (importazione di sostanze attive), Mod. 392/04 (attivazione nuove linee di produzione), Mod. 392/05 (produzione nuove sostanze attive per sperimentazioni cliniche diverse da fase I e per bioequivalenza).
- Mod. 392/01 - Istanza di attivazione nuova officina farmaceutica per la produzione e/o importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica
- Mod. 031/04 - Certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Mod. 392/02 - Istanza di estensione dell'autorizzazione all'importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica
- Mod. 392/03 - Istanza di estensione dell'autorizzazione alla produzione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica
- Mod. 392/04 - Istanza di autorizzazione per l’attivazione di una nuova linea di produzione e/o nuovi reparti e/o nuovi equipment per la produzione/importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica
- Mod. 392/05 - Istanza di estensione dell’autorizzazione alla produzione sostanze attive sterili e/ di origine biologica per sperimentazione clinica di fase II, fase III e/o per studi di bioequivalenza
Per la comunicazione delle modifiche “non essenziali” dell’autorizzazione (artt. 50, comma 5-bis e 52 – bis del D. Lgs. n. 219/06) le officine devono utilizzare il modulo Mod. 394/01:
- Mod. 394/01 - Modulo di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di medicinali per uso umano e sostanze attive soggette ad autorizzazione
- Comunicazione del 11/01/2017 e Determina 1608/2016
- Comunicazione del 25/01/2017
3. Notifica di produzione di sostanze attive per sperimentazione clinica di fase I ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 219/2006
Le Società devono presentare, ai sensi dell’art. 54 comma 4 - bis, la notifica di produzione, in impianti precedentemente attivati, di sostanze attive per sperimentazione clinica di fase I appartenenti a classi e tipologie già registrate e/o autorizzate utilizzando il seguente modulo Mod. 390/01:
- Mod. 390/01 - Notifica di produzione di sostanze attive per sperimentazione clinica di Fase I appartenenti a classi e tipologie registrate o autorizzate e che si intende produrre in impianti precedentemente attivati
4. Nuova modulistica per la presentazione delle istanze per l’importazione di sostanze attive da parte di titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali
L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime rende disponibile, come comunicato nell’avviso pubblicato il 01/03/2016, la nuova modulistica per la presentazione delle istanze per l’importazione di sostanze attive secondo il nuovo regime di registrazione/autorizzazione da parte dei titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali.
- Mod. IMP/A - Istanza di autorizzazione all’importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica da parte di titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali
- Mod. IMP/R - Istanza di registrazione all’importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica da parte di titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali
Per i titolari AIC, il nuovo regime di registrazione/autorizzazione si applicherà, previa conferma da parte degli importatori di sostanze attive titolari di AIC dell’interesse a continuare l’attività di importazione, a partire dal 1 marzo 2018 (salvo ulteriori proroghe, ove necessario) alle nuove sostanze attive e alle sostanze attive già incluse nelle autodichiarazioni ma provenienti da un diverso fornitore. Per le importazioni effettuate durante la fase transitoria (fino al 28/02/2018, salvo ulteriori proroghe ove necessario), e per ogni variazione di quanto già dichiarato, è previsto l’inoltro sia in formato cartaceo che su supporto elettronico del modulo Mod. CIMP B / Importatori titolari di AIC (e la relativa tabella CIMP B).
- Mod. CIMP B – Importatori titolari di AIC
- Tabella CIMP B
- Comunicazione del 22/02/2017
Sezione 3: Modulistica Varia
1. Persone qualificate per le officine di produzione/importazione di medicinali e sostanze attive
L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali e L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime, ogniuno per le attività di propria competenza, oltre alla determinazione di idoneità alla funzione di Persona Qualificata, rilasciano le Autorizzazioni per nomina, sostituzione, aggiunta di Persona Qualificata presso officine autorizzate/registrate.
Le Società possono inoltrare le relative istanze utilizzando i seguenti moduli:
- Mod. 032/17 - Istanza di riconoscimento dell’idoneità alla funzione della Persona Qualificata
- Mod. 032/18 - Istanza di aggiunta ulteriore persona qualificata di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di medicinali, gas medicinali e sostanze attive per uso umano
- Mod. 032/19 - Istanza di rinuncia persona qualificata di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di medicinali, sostanze attive, gas medicinali
- Mod. 032/20 - Istanza di sostituzione persona qualificata di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di medicinali, sostanze attive, gas medicinali
2. Modifiche amministrative relative alle officine di produzione/importazione di Medicinali e sostanze attive
Le Società possono comunicare il cambio di ragione sociale o titolarità dell’officina di produzione/importazione, il cambio di sede legale della Società o il cambio di indirizzo dell’officina utilizzando i seguenti moduli:
- Mod. 398/01 - Istanza di Cambio ragione sociale – cambio titolarità di officine autorizzate/registrate alla produzione o titolarità Officina
- Mod. 398/12 - Istanza di Cambio sede legale di officine autorizzate/registrate alla produzione
- Mod. 398/17 - Istanza di cambio indirizzo di officine autorizzate/registrate alla produzione
3. Notifiche inizio lavori
Le notifiche di inizio lavori o programmazione di lavori di ristrutturazione/ampliamento dell’officina devono essere inoltrate utilizzando il modulo seguente.
- Mod. 397/01 - Notifica di inizio lavori per le officine di produzione di medicinali per uso umano e/o sostanze attive
- Comunicazione del 05/08/2015
- Comunicazione del 25/07/2016
4. Certificati GMP, Certificazione di Prodotto Farmaceutico (CPP), Certificazione di Prodotto Omeopatico (CPO)
L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali e L’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime, ognuno per le attività di propria competenza, rilasciano il certificato GMP (Good Manufacturing Practice) ai produttori/importatori di medicinali e sostanze attive che osservano le Linee Guida delle Norme di Buona Fabbricazione.
La richiesta di certificato GMP deve essere inoltrata utilizzando il modulo Mod. 028/01 per le officine di produzione/importazione di medicinali o il Mod. 028/02 per le officine di produzione/importazione di sostanze attive.
La richiesta di Certificato di Prodotto Farmaceutico (CPP) per i medicinali non dotati di Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia, destinati esclusivamente all'esportazione, deve essere inoltrata utilizzando il modulo Mod. 028/08. Il modulo di richiesta di certificato deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti in lingua italiana e in lingua inglese e inviato in formato cartaceo all’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali e in formato elettronico (rigorosamente in .doc o in alternativa .odt) all’indirizzo e-mail: cpp.ee@aifa.gov.it.
Tale certificazione viene rilasciata dall’Agenzia secondo il modello (Model certificate of a pharmaceutical product) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e la relativa linea guida di implementazione dello schema di certificazione sulla qualità dei prodotti farmaceutici movimentati nel commercio internazionale (Guidelines on the implementation of the WHO certification scheme on the quality of pharmaceutical products moving in international commerce). In accordo all’art. 156 del Decreto Legislativo n. 219/2006 la certificazione è rilasciata per l’applicazione nell’ambito di una procedura regolatoria (registrazione, rinnovo, estensione, variazione, revisione) nel Paese di destinazione del prodotto, con la finalità di attestare la conformità del produttore della forma farmaceutica alle Norme di Buona Fabbricazione.
Particolare attenzione deve pertanto essere fornita dal richiedente nell’indicare tutti gli eventuali terzisti (nazionali, appartenenti all’UE e/o a Paesi terzi) responsabili per ciascuna fase di produzione della forma farmaceutica finita e nello specificare i limiti e la tipologia dei controlli effettuati da ciascuno dei terzisti coinvolti. Altrettanta attenzione dovrà essere posta da parte del richiedente nel fornire le ragioni della mancata registrazione del prodotto in Italia, secondo la modulistica disponibile in questa sezione.
La richiesta di Certificato di Prodotto Omeopatico (CPO), relativa ai prodotti omeopatici presenti sul mercato italiano ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 219/2006, deve essere inoltrata compilando il modulo Mod. 028/13. Anche in questo caso il modulo deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti in lingua italiana e in lingua inglese e inviato in formato cartaceo all’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali e in formato elettronico (rigorosamente in .doc o in alternativa .odt) all’indirizzo e-mail: cpp.ee@aifa.gov.it.
- Mod. 028/01 - Richiesta di Certificato GMP per officina di produzione di medicinali per uso umano
- Mod. 028/02 - Richiesta di Certificato GMP per officina di produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano
- Mod. 028/08 - Richiesta di Certificato di prodotto farmaceutico per medicinali mancanti dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia e destinati esclusivamente all’esportazione (CPP)
- Mod. 028/13 - Richiesta Certificato di Prodotto Omeopatico (CPO)
- Comunicazione del 04/06/2015
5. Autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva
Per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva predisposti secondo le indicazioni contenute nel Decreto 16 gennaio 2015 del Ministero della Salute recante “Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva” (G.U. n. 56 del 09/03/2015) è disponibile il seguente modello:
- Mod. 396/01 - Istanza di autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva
- Comunicazione del 04/08/2015
TARIFFE
Le Società per gli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati dovranno fare riferimento al D.M. 06 dicembre 2016 del MINISTERO DELLA SALUTE "Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate" (GU n.25 del 31-1-2017). Le tariffe relative alle varie istanze sono reperibili al link Tabella Tariffe nella sezione Informazioni sul Sistema di Versamento Tariffe.
- Comunicazione del 15/02/2017
