Revoche, Variazioni e Sospensioni di AIC
Revoche di AIC su rinuncia. Variazioni di AIC per soppressione di forme farmaceutiche/dosaggi/dimensioni di imballaggio. Sospensioni di AIC.
Ai fini della corretta formulazione delle richieste di revoca di AIC su rinuncia e delle domande di variazione di AIC a seguito di soppressione di forme farmaceutiche, singoli dosaggi o dimensioni di imballaggio, lo scrivente Ufficio Qualità dei Prodotti rappresenta quanto segue.
I. Le revoche di AIC su rinuncia (art. 38, comma 9, del D.L.vo n. 219/2006) hanno ad oggetto l’intera autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale.
Il titolare che intenda rinunciare all’AIC di un medicinale deve presentare all’AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti, una domanda in bollo debitamente formulata (e corredata di specifica documentazione se il medicinale è stato approvato con procedura di mutuo riconoscimento). L’eventuale smaltimento delle scorte, qualora esistenti, deve essere richiesto nell’istanza di revoca. Se concesso, lo smaltimento delle scorte viene espressamente dichiarato nella determinazione di revoca, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. – termine non prorogabile, salvo esigenze di sanità pubblica.
L’Ufficio PQ, previa valutazione tecnica ed amministrativa, emana una determinazione di revoca dell’AIC che viene notificata al Titolare e trasmessa, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
II. Le variazioni di AIC riguardano, invece, i casi di soppressione di singoli dosaggi o forme farmaceutiche, ai sensi dell’art. 35, comma 1bis, del D.L.vo n. 219/2006 e s.m.i., del Regolamento CE n. 1234/2008 - che l’AIFA ha attuato con determinazione del 18/12/2009 – e della “Comunicazione della Commissione - Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e medicinali veterinari” pubblicata sulla GUCE in data 1/02/2010, recepita dall’AIFA con determinazione del 25/08/2011. Tale determinazione ha esteso la procedura di silenzio-assenso per il rilascio del provvedimento amministrativo relativo alle tipologie di variazioni classificate nel “gruppo C” (“Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza”) che non richiedono un intervento organico sul testo dello stampato. Tra queste – punto C.1.7 lettere a) e b) delle sopra citate Comunicazioni - rientra la soppressione di una forma farmaceutica o di un dosaggio o di una o più dimensioni dell’imballaggio.
Le istanze di soppressione di forma farmaceutica, dosaggio o dimensioni di imballaggio devono essere inoltrate dai Titolari AIC, accedendo ad un’area dedicata del portale Front-end AIFA, tramite le credenziali di accesso già in loro possesso.
All’invio della domanda, alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione in formato elettronico, il sistema fornisce un codice pratica univoco e il numero di protocollo assegnato, generando una notifica via e-mail all’azienda e all’Ufficio di competenza AIFA.
La domanda firmata dovrà, inoltre, essere inviata all’Ufficio Qualità dei Prodotti dell’AIFA, in carta semplice, corredata dalla dichiarazione secondo la quale «le presentazioni restanti del medicinale sono adeguate alle istruzioni di dosaggio e alla durata di trattamento menzionate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nonché le informazioni sul prodotto riviste».
Verificata la regolarità amministrativa, tecnica e contabile (pagamento della relativa tariffa), il sistema genera una lettera di notifica regolare, inviata via e-mail all’azienda, la quale, entro 45 giorni, secondo le modalità della Determinazione del Direttore Generale del 18/12/2009 (G.U. n° 298 del 23/12/2009) dovrà inviare all’AIFA la comunicazione della pubblicazione in G.U. della variazione ed il relativo file .pdf. Una volta approvata la pubblicazione, la variazione viene registrata in banca dati dei medicinali attraverso la modifica della confezione interessata che risulta revocata per rinuncia.
Rettifica delle istanze di variazione e/o revoca di AIC
In caso di errata formulazione della domanda – ad es. richiesta di variazione di AIC presentata in forma di istanza di revoca di AIC o viceversa, l’Ufficio Qualità dei Prodotti comunica alla ditta richiedente di riformulare la propria istanza nella forma corretta, provvedendo ad integrare, se mancanti, gli elementi previsti (marca da bollo, copia o attestazione della comunicazione inviata al Reference Member State, ecc.). Il decorso dei termini per la definizione del procedimento riprenderà una volta che l’istanza sarà stata regolarizzata e/o debitamente integrata.
III. Revoche d’ufficio e sospensioni di AIC
L’Ufficio Qualità dei Prodotti gestisce, altresì, le attività di revoca d’ufficio e di sospensione delle AIC dei medicinali, ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo n. 219/2006.
L’AIC di un medicinale può essere revocata, con conseguente definitivo ritiro dal commercio, quando, a motivato giudizio dell’AIFA (art. 141, comma 2):
a) il medicinale è nocivo nelle normali condizioni di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere l’effetto terapeutico o l’effetto per il quale è stato autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle normali condizioni d’impiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
L’autorizzazione può essere revocata (comma 3) anche nel caso in cui si riscontri che le informazioni presenti nel fascicolo della domanda di autorizzazione del medicinale sono errate o non sono state modificate a norma dell’articolo 33 (AIC subordinata a condizioni), o quando non sono stati eseguiti i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per l’AIC, nonché nei casi in cui le sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di AIC siano state condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica clinica (GCP) fissati dalla normativa comunitaria.
La revoca è disposta previa contestazione dei fatti al titolare dell’AIC (cd. preavviso di revoca), il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni dalla contestazione stessa.
Il provvedimento di sospensione dell’AIC – che ha validità temporanea ed è, pertanto, revocabile - viene disposto in luogo della revoca qualora, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 141 sopra indicati, sia opportuno acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del medicinale ovvero in caso di lievi irregolarità, sanabili in un congruo periodo di tempo. La sospensione dell’AIC comporta, comunque, il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata.
