Comunicazione AIFA relativamente a medicinali contenenti principi attivi “atipici”
Avviso alle Aziende Farmaceutiche
In relazione ai medicinali contenenti principi attivi cosiddetti “atipici”, si comunica quanto segue.
Sono definiti “atipici” quei principi attivi il cui primario uso industriale è diverso da quello farmaceutico (ad esempio: sali, zuccheri, vitamine, amminoacidi o altre molecole). Poiché tali composti sono utilizzati in settori diversi, quali quello alimentare, cosmetico, cura della persona etc., il settore farmaceutico rappresenta in genere una piccola porzione del mercato di interesse del principio attivo “atipico”, dove più spesso è usato come eccipiente.
Fermo restando il presupposto che per qualunque principio attivo devono essere garantiti gli standard di qualità e il rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) secondo quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente in campo farmaceutico, per i principi attivi “atipici”, in relazione alle peculiarità in alcuni aspetti della relativa produzione, e in considerazione della possibile mancanza di certificazione GMP per i produttori, sono previste alcune deroghe in termini di dichiarazioni di conformità alle norme GMP da parte delle persone qualificate responsabili della produzione e del rilascio di lotti del prodotto finito, come indicato nei documenti reperibili sul sito dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA):
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000027.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800296ca&jsenabled=true e
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/01/WC500100727.pdf.
È opportuno notare che negli stessi documenti viene evidenziato come tali deroghe rappresentino un’eccezione e che, comunque, queste non debbano in alcun modo essere intese come una minore garanzia del rispetto delle norme GMP, bensì come un’assunzione di responsabilità da parte del produttore di prodotto finito basata sulle opportune evidenze documentali e relativa analisi del rischio.
Per quanto riguarda gli aspetti di qualità e le informazioni da inserire nel Modulo 3.2.S del dossier, si evidenzia che, trattandosi di sostanze utilizzate come principi attivi a tutti gli effetti, non è in alcun caso accettabile la presentazione di documentazione carente di informazioni comunque previste dalle linee guida vigenti (in particolare, non è accettabile una sezione 3.2.S che si limiti alle informazioni previste, ad esempio, per gli eccipienti).
Il produttore del principio attivo deve quindi essere fornito di ASMF (Active Substance Master File) in formato CTD, regolarmente depositato presso questa Agenzia (nel caso in cui sia prevista una parte ristretta), o di CEP (Certificate of Suitability European Pharmacopoeia) rilasciato dall’EDQM. Si consideri che in quest’ultimo caso, l’EDQM rilascia il CEP a seguito della presentazione di un ASMF completo di tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.
Di conseguenza, nel caso di un produttore di principio attivo “atipico” per il quale non sia stato rilasciato il CEP, deve essere depositato un ASMF comprensivo di parte ristretta e di parte aperta, o, in alternativa, nel Modulo 3 del medicinale che contiene tale principio attivo deve essere presente la sezione 3.2.S completa di tutte le informazioni essenziali per la valutazione della qualità della sostanza come principio attivo. Si considerano informazioni essenziali, tra le altre, gli opportuni dettagli sul processo produttivo, l’indicazione dei fornitori di starting e raw materials e i relativi controlli (specifiche e metodi analitici), come previsto nelle sezioni 3.2.S.2.2, 3.2.S.2.3, 3.2.S.2.4, 3.2.S.2.5 e 3.2.S.2.6.
Si specifica, inoltre, che dal punto di vista regolatorio, nel Dossier devono essere riportati, oltre che il fabbricante del principio attivo, tutti i siti che intervengono nella sua produzione, con l’indicazione della fase di produzione da ciascuno eseguita (ad esempio, operazioni quali ripartizione, confezionamento, analisi dei lotti, ecc.). Non è necessario, invece, riportare nel Dossier informazioni relative a “fornitori” che non effettuino alcuna operazione produttiva sul principio attivo, ma si limitino alla fase commerciale. Si sottolinea in particolare che qualsiasi operazione che comporti l’apertura di una confezione, anche se limitata al frazionamento del contenuto, rappresenta una fase di produzione da autorizzare.

