Utilizzo trattamenti per degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età
L’AIFA, nell’ottemperare alla sentenza del TAR del Lazio 27 maggio 2010 n. 13777 il cui effetto sostanziale è l'eliminazione del farmaco bevacizumab dalla lista dei farmaci erogabili ai sensi della Legge n. 648/96, ritiene doveroso segnalare il problema etico che si genera nel momento in cui il paziente viene obbligato di fatto a non poter più continuare la terapia prescelta dal prescrittore, per quanto con risultati giudicati positivi, obbligandolo a passare ad altro trattamento. Si ritiene infatti che nessuna norma possa anteporre altre logiche all’interesse del paziente e al diritto alla tutela della salute riconosciuto come diritto fondamentale dall'art. 32 della Costituzione Italiana, così come condiviso anche dalla Commissione Tecnico Scientifica del 23-24 Novembre 2010.
Ciò posto, nei casi in cui debba comunque essere previsto uno shift terapeutico, l’AIFA rileva che nel paragrafo “Controindicazioni” degli RCP delle specialità medicinali ranimizumab e pagaptanib (indicati per il “Trattamento della degenerazione maculare neovascolare – essudativa - correlata all’età”) non sono presenti evidenti e dichiarate controindicazioni al trattamento per pazienti sottoposti a precedenti terapie intravitreali con antiangiogenetici; pertanto, la misura cautelativa precedentemente imposta nei Registri per gestire le prime fasi di commercializzazione dei prodotti coinvolti, riguardante la non iscrivibilità di pazienti con pregressi trattamenti intravitreali, viene rimossa.
